Con ordinanza n. 3453/2020 la Corte di Cassazione si esprime in materia di concorrenza sleale per denigrazione, fattispecie consistente nella diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente idonei a determinarne discredito (art. 2598 n. 2 c.c.). La vicenda riguarda il carattere potenzialmente denigratorio derivante dal promuovere un’azione legale anche nei confronti di un cliente/rivenditore del presunto contraffattore, facendo valere un diritto di proprietà intellettuale poi rivelatosi palesemente nullo. La Corte ha negato che tale condotta possa di per sé costituire un atto di concorrenza sleale denigratoria ex art. 2598 n. 2 c.c. essendo richiesta a tale fine, non solo l’effettiva diffusione tra un numero indeterminato (o una pluralità) di persone, ma anche un contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi.
Esclusa così la concorrenza sleale denigratoria, la Corte lascia tuttavia aperta la possibilità che tale condotta possa essere comunque ritenuta illecita per una più generale non conformità ai principi di correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. #concorrenzasleale #denigrazione