Con sentenza n. 16975/2020 la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si esprime in materia di illecita divulgazione di segreto industriale. La Corte rileva che è possibile tutelare ai sensi dell’art. 623 Codice Penale anche segreti industriali che non rispondono ai requisiti di tutela previsti per il “segreto commerciale” agli articoli 98-99 Codice di Proprietà Industriale. Ciò può avvenire nel caso di sottrazione di know-how tecnico per il quale, pur in assenza di specifiche misure di protezione, comunque sussista un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento della segretezza (nel caso di specie gli imputati non potevano che essere al corrente della natura strategica e riservata del know-how sottratto, tra l’altro, per via degli indirizzi forniti dall’amministrazione della società).
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