Con sentenza n. 20250/2021 la Corte di Cassazione si è espressa in tema di tutela del software. La controversia riguarda i rapporti tra licenziante ed (ex) licenziatario accusato di aver realizzato un programma per lo scrutinio elettronico dei voti elettorali costituente indebita appropriazione di prodotti, idee inventive e soluzioni tecniche allo stesso concesse in licenza.
A livello nazionale, la tutela del software è offerta dalla Legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941 come successivamente modificata) la quale vieta la riproduzione della forma espressiva del codice sorgente alla base di un software creativo, ma non impedisce la ripresa delle idee e dei principi su cui il software medesimo si fonda.
In linea con questa impostazione, la Corte di legittimità ha confermato l’orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio e ritenuto decisiva, ai fini di escludere la violazione dei diritti d’autore sul software, la diversa espressione formale dei codici sorgenti caratterizzanti i due programmi oggetto di controversia, nonostante gli stessi presentassero analoghe funzionalità e obiettivi.
La Corte di legittimità ha inoltre escluso la concorrenza sleale per imitazione servile e scorrettezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 1 e 3 Codice Civile, applicando all’ambito software consolidati principi in tema di imitazione servile di prodotto.
Per aversi concorrenza sleale occorre infatti la riproduzione confusoria di forme esteriori individualizzanti di un prodotto concorrente, mentre è sempre consentita la ripresa di caratteristiche funzionali, come avvenuto nel caso dei software oggetto di causa.
La pronuncia delinea così un equilibrio tra la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le esigenze di mercato dove coesistono prodotti concorrenti in termini di funzionalità ed appare lecito, entro certi limiti, fornire una originale reinterpretazione del medesimo tema informatico.
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