Lo scorso giugno il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta della Commissione Europea per un Regolamento riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (“Data Act”). Il Data Act mira a garantire un’equa ripartizione del valore dei dati tra gli operatori economici interessati, ottimizzando la loro accessibilità e utilizzo. Il testo oggetto dell’accordo politico dovrà essere soggetto all’approvazione formale degli organi legislativi europei e, una volta adottato, entrerà in vigore decorsi 24 mesi.
Vale la pena soffermarsi sin da ora su taluni tra i numerosi temi affrontati dal Data Act.
Il Data Act infatti:
– Fornisce una nuova definizione normativa di cosa debba intendersi per dati, definizione che prescinde dalla loro idoneità o meno a identificare persone fisiche (‘data’ means any digital representation of acts, facts or information and any compilation of such acts, facts or information, including in the form of sound, visual or audio-visual recording);
– Attribuisce agli utenti di prodotti interconnessi e relativi servizi (mondo del c.d. IoT o Internet of Things), siano essi aziende o consumatori, il diritto a conseguire l’accesso e la portabilità dei dati dagli stessi generati, nonché dei metadati necessari alla loro interpretazione e utilizzo;
– Delinea un meccanismo di bilanciamento tra il suddetto diritto degli utenti ai dati e i diritti di proprietà intellettuale del produttore dei dispositivi interconnessi che, in astratto, più si prestano a ostacolare la circolazione e il riutilizzo dei dati: il segreto commerciale e diritti d’autore e connessi sulle banche dati;
– Configura una serie di oneri informativi e limitazioni all’autonomia negoziale delle parti, anche nei rapporti business-to-business, con particolare riguardo alla protezione di piccole e medie imprese, per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto prodotti interconnessi (IoT), nonché i servizi informatici (contratti cloud), che comportino il trattamento di dati; in particolare, si prevedono: un principio di accesso ai dati a condizioni non discriminatorie, un diritto del produttore, a determinate condizioni, a un equo corrispettivo per le attività connesse alla portabilità dei dati, una serie di nullità di protezione riguardo a clausole unilateralmente imposte che possano limitare la portabilità dei dati, una serie di oneri per i fornitori di servizi informatici volti ad agevolare il passaggio da un operatore all’altro, o da una soluzione cloud a una soluzione on premise, nonché a migliorare i profili di standardizzazione e interoperabilità di tali servizi.
E’ facile ipotizzare che, con la progressiva entrata a regime del Data Act e delle misure che è previsto siano emesse a complemento del quadro normativo europeo sui dati, l’industria e l’economia dei dati andranno incontro a un significativo adattamento, con una maggiore identificazione dei “dati industriali” come bene giuridico e un aumento della circolazione degli stessi tra imprese e utenti finali. Si tratta di una nuova avvincente sfida per gli operatori, a lungo annunciata, alla quale sarà bene farsi trovare preparati, anche in considerazione del proliferare degli strumenti di c.d. intelligenza artificiale che sull’uso massivo di dati si fondano.
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