Sono state recentemente aggiornate le FAQ in materia di manifestazioni a premio a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’intervento semplifica, almeno in parte, il contesto normativo posto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430 al fine di renderlo maggiormente compatibile con il mondo digitale, agevolando lo svolgimento di contest tramite social network, anche con ambito di partecipazione internazionale.
Nello specifico, con la modifica alla FAQ n. 6, il Ministero precisa che qualsiasi impresa che desideri organizzare una manifestazione a premio online diretta al territorio italiano, può utilizzare server e dunque piattaforme anche localizzati all’estero per la raccolta dei dati dei partecipanti e le attività preparatorie e precedenti alle assegnazioni dei premi quali ad esempio l’iscrizione dei partecipanti, il caricamento di contenuti vari, la raccolta delle preferenze e/o valutazioni. Tuttavia, è ancora necessario che le fasi eliminatorie e le operazioni di individuazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avvengano in Italia: il server su cui opera il software che gestisce l’assegnazione dei premi (attraverso sistemi di preferenza, randomici di individuazione tra cui quelli di instant win, di interazione tra utenti, quelli che sfruttano abilità di gioco e similari) deve essere necessariamente ubicato su territorio nazionale. In questi casi il soggetto promotore dovrà provvedere al trasferimento in sicurezza su un server italiano dei dati raccolti prima dell’assegnazione. A tale scopo dovranno essere utilizzate tecnologie di tipo mirroring o analoghe che saranno oggetto di tracciamento e di perizia, da mettere a disposizione delle figure di garanzia in fase di assegnazione (notaio o delegato della Camera di Commercio competenti per territorio). Il soggetto promotore dovrà specificare nel regolamento della manifestazione a premio la propria assunzione di responsabilità qualora – in caso di contestazioni – non sia in grado di dimostrare che il sistema abbia funzionato correttamente e che eventuali pregiudizi siano dipesi da causa a lui non imputabile.
Il Ministero ha inoltre specificato che, sebbene non siano ammesse le manifestazioni a premio che prevedono per la partecipazione l’acquisto di un bene e/o di un servizio in un punto vendita fisico al di fuori del territorio nazionale, sono invece ammesse quelle con acquisto tramite e-commerce, a condizione che all’acquisto faccia seguito l’emissione di un documento fiscale emesso in Italia. Nel caso in cui la partecipazione non avvenga attraverso l’utilizzo dei dati dello scontrino, ma attraverso codici acquisiti assieme al prodotto, il promotore deve assicurare che la condizione sopra descritta sia rispettata.
Infine, con lo modifica alla FAQ n. 7, il Ministero ha eliminato l’obbligo di associazione dei gestori dei social network per i concorsi a premi che prevedono l’uso esclusivo di tali piattaforme come strumento di partecipazione. Specificamente, non è più obbligatoria la previa iscrizione ai social network dei soggetti partecipanti rispetto alla data di avvio di un concorso a premi che preveda l’uso di tali piattaforme come unico canale di partecipazione. Il social network andrà ancora associato, invece, se in una fase della meccanica concorsuale si favorisce l’iscritto alla piattaforma rispetto a coloro che utilizzano soltanto canali di partecipazione altri, diversi dal social network.