Contracts & Commerce

Contitolarità di brevetto: niente sfruttamento produttivo senza consenso dei contitolari

Con sentenza n. 4131/2025 pubblicata il 18 febbraio 2025, la Corte di Cassazione si è espressa sul controverso tema delle prerogative spettanti al contitolare di un brevetto, esprimendo un principio potenzialmente generalizzabile anche ad altri diritti di proprietà industriale.

La pronuncia giunge al termine in un contenzioso avviato anni addietro da un’azienda commercializzante prodotti per la pesca sportiva nei confronti di un’altra società dello stesso ramo, con cui condivideva il brevetto per un fucile da pesca subacquea, in considerazione dello sfruttamento unilaterale della privativa a cui quest’ultima aveva proceduto dopo la risoluzione dell’accordo regolante i rapporti tra le parti circa l’utilizzazione del trovato.

Riformando le conclusioni raggiunte dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 13 ottobre 2021 (per cui si rinva al nostro precedente articolo nel Blog ), la suprema Corte ha da ultimo espresso il seguente principio di diritto:

in materia di brevetto di cui sono contitolari due o più soggetti, il rinvio contenuto nell’art. 6, comma 1, Cod. Propr. Ind. alle norme sulla comunione dei diritti reali deve essere inteso nel senso che, in difetto di convenzione contraria, a mente dell’art. 1102, comma 1,  Cod. Civ. è precluso al singolo comunista lo sfruttamento produttivo del trovato a cui voglia procedere uti singulis in quanto ciò, riflettendosi sulla tutela accordata con il brevetto, altera la destinazione della cosa e lede in tal modo il diritto di esclusva dell’altro o degli altri contitolari”.

In breve, quanto meno ai sensi della legge italiana, il contitolare di un brevetto non può fare uso diretto dell’invenzione nell’ambito della propria attività imprenditoriale e produttiva, senza il consenso degli altri contitolari. A maggior ragione, dalla lettura della sentenza, sembra potersi ricavare il principio per cui anche gli sfruttamenti indiretti (ad esempio, mediante cessione della propria quota) necessitino di preventiva autorizzazione.

Si tratta dunque di un precedente di notevole rilevanza, tanto dal punto di vista teorico, in quanto la Corte ricostruisce con l’occasione la disciplina applicabile alla comunione di brevetto alla luce delle pronunce emesse dalla stessa negli anni (Cass. 265/1981, Cass. 5281/2000), nonché alla luce della giurisprudenza della Corte di Giusitizia dell’Unione Europea (sentenza 27/2/2023 in C-686/21 Legea), quanto dal punto di vista pratico per le ricadute applicative in tutte quelle situazioni in cui due o più soggetti si trovano ad essere contitolari di un diritto al brevetto e al conseguente diritto di privativa.

Si pensi al caso di imprese che abbiano effettuato attività di sviluppo congiunto o al caso di una collaborazione tra un ente di ricerca accademico e un partner industriale che abbiano condotto al conseguimento di risultati potenzialmente brevettabili.

In tutti questi casi si conferma della massima importanza una discplina contrattuale preventiva che regoli le prerogative delle parti in caso di risultati in contitolarità, pena il rischio di trovarsi in situazioni di stallo che potrebbero precludere l’utilizzo ottimale dell’invenzione frustrando la finalità propria dell’istituto brevettuale.